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Terms in this set (40)
-con i metodi e criteri codificati nelle preleggi al codice civile.
OPPURE
in base alle regole tradizionali di ermeneutica giuridica
QUINDI
-interpretazione letterale e adeguatrice
-interpretazione estensiva
SI DISCUTE INVECE SULLA
-interpretazione analogica (che consente di porre rimedio a lacune della disciplina normativa, espandendo a fattispecie non contemplate espressamente il precetto stabilito da altre disposizioni di legge);
-Appare preferibile non porre limiti a priori all'utilizzo dell'analogia;
OPPURE
in base alle regole tradizionali di ermeneutica giuridica
QUINDI
-interpretazione letterale e adeguatrice
-interpretazione estensiva
SI DISCUTE INVECE SULLA
-interpretazione analogica (che consente di porre rimedio a lacune della disciplina normativa, espandendo a fattispecie non contemplate espressamente il precetto stabilito da altre disposizioni di legge);
-Appare preferibile non porre limiti a priori all'utilizzo dell'analogia;
-Il delicato equilibrio richiesto all'interprete appare particolarmente evidente a proposito dei
MECCANISMI ATTUATIVI del tributo
CHE OSCILLANO TRA due dati ineludibili e tra loro
incompatibili:
-natura pubblicistica del rapporto
-natura obbligatoria del prelievo.
-bisogna calare le norme tributarie in un contesto più ampio per RISOLVERE UN PROBLEMA:
-individuazione del modo più corretto per
leggere espressioni mutuate da altri rami del
diritto e calate nel contesto di norme
tributarie.
MECCANISMI ATTUATIVI del tributo
CHE OSCILLANO TRA due dati ineludibili e tra loro
incompatibili:
-natura pubblicistica del rapporto
-natura obbligatoria del prelievo.
-bisogna calare le norme tributarie in un contesto più ampio per RISOLVERE UN PROBLEMA:
-individuazione del modo più corretto per
leggere espressioni mutuate da altri rami del
diritto e calate nel contesto di norme
tributarie.
-Al contribuente si prospetta continuamente la possibilità di porre in essere tra i vari comportamenti possibili quello che genera il miglior risultato in termini di risparmio fiscale
-ci sono formeLECITE (ad es. l'erosione di imposta) ma ma bisogna continuamente tracciare un limite tra scelte legittime e scelte invece intollerabili (limite DIFFICILE DA INDIVIDUARE)
-ci sono formeLECITE (ad es. l'erosione di imposta) ma ma bisogna continuamente tracciare un limite tra scelte legittime e scelte invece intollerabili (limite DIFFICILE DA INDIVIDUARE)
- Negli anni 90 sono state introdotte disposizioni ANTIELUSIONE di carattere più ampio, imperniate
sulla inopponibilità all'amministrazione finanziaria di comportamenti finalizzati a ottenere vantaggi fiscali indebiti, ossia non riconducibili alla fisiologica applicazione delle norme tributarie, i quali risultassero privi di valide ragioni economiche diverse da quelle del risparmio d'imposta
-POSSIBILITÀ dell' INTERPELLO PREVENTIVO:
il contribuente ha la possibilità di conoscere
anticipatamente se talune sue scelte saranno considerate elusive dell'amministrazione
finanziaria.
-PREVISTO CHE:quando un contribuente non possa applicare deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, per effetto di specifiche norme a finalità antielusiva
POSSA
presentare un'ISTANZA con la quale chiede all'amministrazione finanziaria di riconoscere che gli effetti elusivi previsti dalla norma inibitoria o limitatrice nello specifico caso non possono verificarsi e per l'effetto consentire di usufruire dell'elemento favorevole che la norma a finalità antielusiva nega alla generalità degli altri contribuenti
sulla inopponibilità all'amministrazione finanziaria di comportamenti finalizzati a ottenere vantaggi fiscali indebiti, ossia non riconducibili alla fisiologica applicazione delle norme tributarie, i quali risultassero privi di valide ragioni economiche diverse da quelle del risparmio d'imposta
-POSSIBILITÀ dell' INTERPELLO PREVENTIVO:
il contribuente ha la possibilità di conoscere
anticipatamente se talune sue scelte saranno considerate elusive dell'amministrazione
finanziaria.
-PREVISTO CHE:quando un contribuente non possa applicare deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, per effetto di specifiche norme a finalità antielusiva
POSSA
presentare un'ISTANZA con la quale chiede all'amministrazione finanziaria di riconoscere che gli effetti elusivi previsti dalla norma inibitoria o limitatrice nello specifico caso non possono verificarsi e per l'effetto consentire di usufruire dell'elemento favorevole che la norma a finalità antielusiva nega alla generalità degli altri contribuenti
-Per poter contestare l'elusione abuso occorre la
certezza di un risparmio indebito, ossia del tutto incompatibile con le strade fisiologiche del risparmio d'imposta;
-la valutazione di abusività viene a colpire a distanza di anni dall'effettuazione delle scelte del contribuente
E
non è limitata alla pretesa delle imposte giuste, ma si espande alle sanzioni penali e amministrative
certezza di un risparmio indebito, ossia del tutto incompatibile con le strade fisiologiche del risparmio d'imposta;
-la valutazione di abusività viene a colpire a distanza di anni dall'effettuazione delle scelte del contribuente
E
non è limitata alla pretesa delle imposte giuste, ma si espande alle sanzioni penali e amministrative
-In genere gli schemi di attuazione dei tributi, affidano al contribuente o a soggetti terzi il compito di avviare le procedure di accertamento e di riscossione
OVVERO
in teoria di fronte alla legge, contribuenti e terzi assumono la responsabilità di interpretarla e di tradurre in atti le proprie valutazioni interpretative
-INTERVENTO DELLE AMMINISTRAZIONI SAREBBE SUCCESSIVO
MA in realtà
esistono forme di cooperazione tra contribuenti e fisco che possono precedere la produzione di quegli adempimenti.
OVVERO
in teoria di fronte alla legge, contribuenti e terzi assumono la responsabilità di interpretarla e di tradurre in atti le proprie valutazioni interpretative
-INTERVENTO DELLE AMMINISTRAZIONI SAREBBE SUCCESSIVO
MA in realtà
esistono forme di cooperazione tra contribuenti e fisco che possono precedere la produzione di quegli adempimenti.
CIRCOLARI:
-hanno efficacia generale, e
forniscono il punto di vista dell'amministrazione finanziaria su nuove normative o su questioni che emergono nell'applicazione dei tributi;
-non si tratta di atti normativi (non sono fonti del diritto) dunque la loro valenza è di contributo interpretativo
-i giudici non sono mai tenuti a conformarsi alle circolari.
-provengono in genere da uffici che hanno avuto un diretto coinvolgimento nella norma
-hanno efficacia generale, e
forniscono il punto di vista dell'amministrazione finanziaria su nuove normative o su questioni che emergono nell'applicazione dei tributi;
-non si tratta di atti normativi (non sono fonti del diritto) dunque la loro valenza è di contributo interpretativo
-i giudici non sono mai tenuti a conformarsi alle circolari.
-provengono in genere da uffici che hanno avuto un diretto coinvolgimento nella norma
-art 10 Statuto del contribuente codifica il "ricorso ai concetti di affidamento e buona fede"
QUINDI
stabilisce una forma di protezione certa per il
contribuente che conformi il proprio comportamento a indicazioni provenienti dall'amministrazione finanziaria.
-art 10, 2 comma: sancita la non vincolatività delle circolari, la garanzia di protezione per chi si conforma a esse, la possibilità per l'amministrazione di rivedere e correggere gli indirizzi interpretativi già forniti
QUINDI
stabilisce una forma di protezione certa per il
contribuente che conformi il proprio comportamento a indicazioni provenienti dall'amministrazione finanziaria.
-art 10, 2 comma: sancita la non vincolatività delle circolari, la garanzia di protezione per chi si conforma a esse, la possibilità per l'amministrazione di rivedere e correggere gli indirizzi interpretativi già forniti
-circolari non sempre sono tempestive e non ricoprono l'universo delle problematiche
interpretative
-Nelle direttive interpretative generali non possono essere immaginati né tantomeno risolti
dubbi interpretativi frutto di situazioni e comportamenti strettamente collegati alle
peculiarità del soggetto passivo
QUINDI
l'art 11 dello Statuto introduce IL DIRITTO DI INTERPELLO
ossia
diritto del soggetto passivo di formulare istanze relative a dubbi interpretativi inerenti a casi concreti, specifici e personali, rispetto ad adempimenti fiscali ancora da porre in essere
interpretative
-Nelle direttive interpretative generali non possono essere immaginati né tantomeno risolti
dubbi interpretativi frutto di situazioni e comportamenti strettamente collegati alle
peculiarità del soggetto passivo
QUINDI
l'art 11 dello Statuto introduce IL DIRITTO DI INTERPELLO
ossia
diritto del soggetto passivo di formulare istanze relative a dubbi interpretativi inerenti a casi concreti, specifici e personali, rispetto ad adempimenti fiscali ancora da porre in essere